Condizioni generali di contratto di vendita

Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

Condizioni generali di contratto di vendita

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Condizioni generali di contratto di vendita

 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

C) ADEGUAMENTO E REVISIONE QUOTAZIONI SINGOLI SERVIZI
Quotazioni e prezzi fornite sia in sede di preventivo che in fase di conferma dei singoli servizi da parte di ITERMAR S.r.l., sono formulati sulla base delle richieste e delle conferme dell’Agenzia di Viaggio cliente. Pertanto significative diminuzioni relative al numero dei partecipanti possono determinare adeguamenti tariffari e prestazionali. In particolare quando si dovessero verificare diminuzioni di partecipanti significative, fra la CONFERMA da parte dell’Agenzia di Viaggio cliente e l’elenco effettivo dei partecipanti, Itermar potrebbe essere costretta a rivedere i prezzi e le quotazioni dei singoli servizi.

D) CANCELLAZIONI ED ANNULLAMENTI
Di norma cancellazioni ed annullamenti di GRUPPI CONFERMATI ricadono nelle penalità previste per il RECESSO DEL TURISTA e di seguito riportate al Comma 10. Tuttavia cancellazioni ed annullamenti di singoli servizi confermati (alberghi, ristoranti, escursionistici, ecc.) possono subire penali diverse, in virtù di EVENTI, FIERE, MANIFESTAZIONI, FESTIVITà di specifiche località o nazioni. Sarà cura di ITERMAR comunicare in sede di offerta l’entità di eventuali penali.